I regolamenti periodici che fissano le aliquote di restituzione, indicano nelle note a piè di pagina le destinazioni verso le quali è possibile effettuare esportazioni con diritto a restituzione.

 

IMPORTANTE - Con il Reg. UE 689/2013 del 18 luglio 2013 sono state azzerate le aliquote di restituzione per il settore del pollame, con decorrenza immediata.

Con Comunicazione 2014/C 417/01 la Commissione Europea ha dichiarato abrogato i Reg. Ce 689/13.

Il Reg. CE 90/2011, relativo al rilascio dei titoli agrex, ha abrogato il Reg. CE 633/04.

Con Reg. Ce 1234/2007 in vigore dal 1 luglio 2008, e le successive modifiche apportate dal Reg Ce 1047/2009, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM), è stata abrogata e sostituita la precedente normativa base di settore (Reg Cee 2771/75).

Con Reg. CE 1263/2006 in vigore dal 1 luglio 2006, al fine di evitare ripercussioni negative sulle esportazioni verso i paesi terzi conseguenti alle circostanze eccezionali verificatesi in Libano, la Commissione ha introdotto deroghe ai Reg. CE n. 800/99, 1464/95, 174/99, 1342/03, 633/04, 1138/05, 951/06, 958/06, 1291/00. (vedi istruzioni nazionali Prot. n.18130 del 1 settembre 2006).

Il regolamento CE 213/06, in vigore dal 9 febbraio 2006 ha stabilito che per potere beneficiare della restituzione all’esportazione i prodotti di cui all’art. 8 del Reg. CE n. 2777/75 devono soddisfare i requisiti stabiliti dai Reg.(CE) 852/04 e 853/04, in particolare devono essere preparati in uno stabilimento riconosciuto e devono essere conformi ai requisiti in materia di marchio di identificazione indicati nell’allegato II, sezione I del Reg. (CE) 853/04, nonchè quelli definiti nell'allegato XIV, punto A del Reg. Ce 1234/2007.

A decorrere dal 2004 per tali prodotti la restituzione è subordinata al soddisfacimento dei requisiti stabiliti dai Reg. CE 852/04-853/04-854/04. In materia è stata pubblicata la circolare prot. 36727 del 25/03/11 consultabile nella sezione normativa circolari.

Istruzioni di servizio n 12677 del 27 maggio 2004 relative alle modalità di applicazione dei Regolamenti (CE) n° 495/2004 e n° 496/2004 - Restituzione all'esportazione nei settori delle uova e del pollame - Requisiti in materia di bollo sanitario.

Direttiva 71/118/CEE del Consiglio (file .pdf 322 KB), del 15 febbraio 1971, relativa a problemi sanitari in materia di produzione e di immissione sul mercato di carni fresche di volatili da cortile (abrogata dalla Direttiva CE 2004/41/CE e sostituita dai Reg. CE 852/04 e 853/04).

L'applicazione dell'articolo 46, paragrafo 9 del Reg. CE 612/09, che prevede la facoltà per lo Stato membro di non versare la restituzione all’ esportazione per importi inferiori a € 100 (unica dichiarazione), è valutata caso per caso dal SAISA, in ragione dell'onere amministrativo differente connesso alla liquidazione di determinati prodotti ovvero di determinate istanze. Tale valutazione terrà conto della specificità dei vari settori merceologici e, in linea di massima, la norma non sarà applicata ai prodotti fuori allegato I del Trattato e ai prodotti destinati a provviste di bordo e ai depositi di approvvigionamento.