Con Reg. Ce 1234/2007 in vigore dal 1 luglio 2008, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM), è stata abrogata e sostituita la precedente normativa base di settore (Reg Cee 1766/92 abrogato dal Reg ce 1784/03).

Con Comunicazione 2014/C 417/01 la Commissione Europea ha dichiarato abrogato il Reg. Ce 1116/2007 e 1555/2007

Con Reg. Ce 399/2007 in vigore dal 13 aprile 2007, sono state reintrodotte le restituzioni all'esportazione per alcuni prodotti trasformati a base di cereali e riso.

A seguito dell'adesione della Bulgaria e della Romania all'Unione Europea (1° gennaio 2007), la Commissione con Reg. CE n. 63 del 25 gennaio 2007, in vigore dal 26 gennaio 2007 ha fissato per i prodotti trasformati a base di cereali e riso una restituzione unica - allo stato attuale aliquota 0 - valida per tutte le destinazioni (zona C10).

Il Reg. Ce 1656/2006 in vigore dal 10 novembre 2006, ha fissato restituzione zero per tutti i prodotti trasformati a base di cereali e riso.

Con Reg. CE 1263/2006 in vigore dal 1 luglio 2006, al fine di evitare ripercussioni negative sulle esportazioni verso i paesi terzi conseguenti alle circostanze eccezionali verificatesi in Libano, la Commissione ha introdotto deroghe ai Reg. CE n. 800/99, 1464/95, 174/99, 1342/03, 633/04, 1138/05, 951/06, 958/06, 1291/00. (vedi istruzioni nazionali Prot. n.18130 del 1 settembre 2006).

Con Reg. CE 985/2006 in vigore dal 30 giugno 2006 sono state abolite le restituzioni all'esportazione di tutti i prodotti trasformati a base di cereali e riso, con destinazione Romania e Bulgaria. Pertanto, per il versamento delle restituzioni relative ad esportazioni verso altri paesi terzi, effettuate a scarico di titoli agrex prefissati a partire dal 30 giugno 2006, dovranno essere prodotti i documenti previsti dall'art. 16 del Reg. CE 800/99 (documento di trasporto e di importazione).

Alcuni operatori richiedono l'indicazione sul sito dei Paesi verso i quali si possono effettuare esportazioni con diritto a restituzione. In tal senso si precisa che per ciascun settore è possibile conoscere l'elenco dei Paesi consultando la relativa pagina, nella partizione delle aliquote in vigore.
In caso di Paesi ad aliquota unica in fondo alla tabella allegata non vi sarà l'indicazione specifica dei Paesi medesimi (essendo l'aliquota unica l'esportazione è consentita per tutti i Paesi terzi) , mentre in caso di aliquota differenziata in fondo alla tabella vi sarà una nota "specifica" con l'indicazione dei Paesi Terzi e con le eventuali eccezioni; consultando queste tabelle settore per settore sarà possibile avere un quadro completo delle destinazioni ammesse e non al beneficio della restituzione.

Istruzioni di Servizio n.23450 del 05.09.2003 in materia di Prefinanziamento della restituzione:
Reg.(CE) n.444/ 2003 (modifica dei regolamenti n.565/80 - n.800/1999 - n.2090/2002); Reg.(CE) n.500/2003 (deroghe nel settore dei cereali e del riso); Reg.(CE) n.740/2003 (deroghe nel settore dei prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell’allegato I del trattato); Reg.(CE) n.456/2003 (condizioni specifiche in materia di prefinanziamento per alcuni prodotti del settore delle carni bovine).

I prodotti di base dei settori dei cereali elencati all’art.1, paragrafo 1, lettere a) e b) del Reg. (CEE) n.1766/92, diversi dal granturco e dal sorgo, possono restare sotto controllo doganale in vista della loro trasformazione fino al 30 settembre in caso di titoli di esportazione la cui validità scade in luglio o in agosto.
Il granturco e il sorgo possono restare sotto controllo doganale in vista della loro trasformazione fino al 30 novembre in caso di titoli d’esportazione la cui validità scade in ottobre.

Con Reg. Ce 500/2003 sono state fissate nuove misure relativamente ai periodi durante i quali tali prodotti possono essere sottoposti ai regimi doganali di pagamento anticipato delle restituzioni.

Regolamento (CE) 1501/95 della Commissione del 29 giugno 1995 (Consolidato) che stabilisce modalità di applicazione del Regolamento (CEE) n.1766/92 del Consiglio, riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali

E' disponibile anche il testo storico

Modifica del Reg. Ce 800/1999

Con Reg. Ce 1253/02 è stato modificato il Reg. Ce 800/1999. Tali modifiche hanno riguardato l'esemplare di controllo T5 (art.9), le società di sorveglianza (l'articolo 16, che ha visto l'inserimento degli art.16 bis, ter, quater, quinquies, sexies, septies), gli importi relativi alla concessione della deroga dell'articolo 17 (portati da 1200 a 2400 EURO e da 6000 a 12000 EURO) e l'articolo 49, paragrafo 9.
In materia sono disponibili le istruzioni di servizio n.21180 del 16.09.2002.

Attenzione
Le SCS che hanno ottenuto un'autorizzazione di non più di tre anni anteriormente al 1 gennaio 2003, l'articolo 16 bis e l'allegato VI, capitolo I, si applicano per la prima volta al momento del rinnovo dell'autorizzazione.

L'applicazione della modifica dell'articolo 49, paragrafo 9, che prevede l'elevazione a 100 Euro dell'importo che lo Stato membro può decidere di non versare a fronte di una dichiarazione di esportazione con diritto a restituzione, è valutata caso per caso dal SAISA, in ragione dell'onere amministrativo differente connesso alla liquidazione di determinati prodotti ovvero di determinate istanze. Tale valutazione terrà conto della specificità dei vari settori merceologici e, in linea di massima, la norma non sarà applicata ai prodotti fuori allegato I del Trattato e ai prodotti destinati a provviste di bordo e ai depositi di approvvigionamento.