I regolamenti periodici che fissano le aliquote di restituzione, indicano nelle note a piè di pagina le destinazioni verso le quali è possibile effettuare esportazioni con diritto a restituzione.

Con Comunicazione 2014/C 417/01 la Commissione Europea ha dichiarato abrogati i Regg. Ce 1199/12 e 1202/12.

Sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea serie L 342 sono stati pubblicati i Regg. Ue 1199/12 e 1202/12 con i quali sono state azzerate le aliquote di restituzione per il settore delle uova tal quali e per il fuori Allegato I del trattato con decorrenza immediata.

 

Il Reg. CE 1178/10, relativo al rilascio dei titoli agrex , ha abrogato il Reg. CE 596/04.

Con Reg. Ce 1234/2007 in vigore dal 1 luglio 2008, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM), è stata abrogata e sostituita la precedente normativa base di settore (Reg Cee 2771/75).

Per le uova da cova c.n.c 04070011 o 04070019 , sulla bolletta di esportazione deve essere annotato quanto previsto dal regolamento CE 3846/87 e successive modifiche e più precisamente deve essere indicato il numero distintivo dell’azienda produttrice e/o altre menzioni previste ai sensi dell'art. 3 par. 5 del Reg Ce 617/2008.

Il Reg. CE 744 , in vigore dal 18 maggio 2006, ha stabilito che per potere beneficiare della restituzione all’esportazione i prodotti di cui all’art. 8 del Reg. CE 2771/75 devono soddisfare i requisiti fissati dai Regolamenti CE 852/04 e ( CE) 853/04, in particolare devono essere preparati in uno stabilimento riconosciuto e devono essere conformi ai requisiti in materia di marchiatura indicati nell’allegato II, sezione I del Reg. CE n. 853/2004 nonchè quelli definiti nell'allegato XIV, punto A del Reg. Ce 1234/2007.

A decorrere dal 2004 per tali prodotti la restituzione è subordinata al soddisfacimento dei requisiti stabiliti dai Reg. CE 852/04-853/04-854/04. In materia è stata pubblicata la circolare prot. 36727 del 25/03/11 consultabile nella sezione normativa circolari.

La Direttiva 89/437/CE è stata abrogata dalla Direttiva 2004/41/CE e sostituita dai Reg Ce 852/2004 e Reg Ce 853/2004).

Il regolamento (CE) 495/2004 ha stabilito che per i prodotti identificati con la voce NC 0408 la restituzione è subordinata al soddisfacimento dei requisiti in materia di bollo sanitario previsti dai Regg. 852/2004 e 853/2004. Le eventuali difformità dovranno essere segnalate al SAISA per l'applicazione della sanzione ex art. 48 del Reg. Ce 612/09. Il riferimento alla bollatura sanitaria dovrà essere apposto sul verbale di controllo fisico (Istruzioni di servizio n 12677 del 27 maggio 2004 relative alle modalità di applicazione dei Regolamenti (CE) n° 495/2004 e n° 496/2004 - Restituzione all’esportazione nei settori delle uova e del pollame - Requisiti in materia di bollo sanitario).

Attenzione
L'applicazione dell'articolo 46, paragrafo 9 del Reg. CE 612/09, che prevede la facoltà per lo Stato membro di non versare la restituzione all’ esportazione per importi inferiori a € 100 (unica dichiarazione), è valutata caso per caso dal SAISA, in ragione dell'onere amministrativo differente connesso alla liquidazione di determinati prodotti ovvero di determinate istanze. Tale valutazione terrà conto della specificità dei vari settori merceologici e, in linea di massima, la norma non sarà applicata ai prodotti fuori allegato I del Trattato e ai prodotti destinati a provviste di bordo e ai depositi di approvvigionamento.