La restituzione all'esportazione è una erogazione di fondi comunitari da parte del FEAGA che, come dice il nome stesso, è legata ad una esportazione di taluni prodotti agricoli al di fuori del territorio doganale dell'Unione Europea. Pertanto è importante sottolineare l'esistenza di procedure specifiche che l'operatore deve tenere presso la competente dogana che costituiscono la necessaria premessa per poter presentare a pieno titolo l'istanza di restituzione.

A carattere generale è opportuno rammentare che l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli si articola in 11 Direzioni/Uffici Centrali, in una direzione interprovinciale, in 9 Direzioni Regionali/Interregionali, con funzioni di indirizzo, coordinamento e controllo, nel SAISA e in 80 Uffici delle dogane, 175 Sezioni operative territoriali – SOT e 15 Laboratori chimici.

Gli uffici doganali sono organi dell'amministrazione statale la cui funzione principale è sì la riscossione dei diritti doganali sulle merci che attraversano il confine doganale e che vengono messe in consumo nello Stato, ma anche l'espletamento, di compiti definiti extratributari, di natura economica, valutaria e di osservanza di norme non strettamente doganali connesse con l'entrata e l'uscita della merce (ad esempio sanitarie, igieniche, tutela del patrimonio artistico, zootecnico e agricolo etc.)

Ogni ufficio doganale ha una propria competenza territoriale e, conseguentemente, ogni operazione di esportazione di prodotti agricoli diretta verso Paesi terzi deve essere effettuata attraverso il passaggio della merce presso la dogana territorialmente competente e non presso qualsiasi dogana. In tal senso, con il Reg. Ce 800/1999, abrogato dal Reg. Ce 612/2009, è stato derogato l'articolo 161, par.5 del Codice Doganale Comunitario; l'art.5 del regolamento 612/2009 prevede esplicitamente che la presentazione della dichiarazione di esportazione deve essere effettuata esclusivamente presso la dogana competente per il luogo di carico (primo carico)

E' opportuno ricordare che gli uffici doganali si distinguono in:

  • uffici doganali di confine (terrestri, marittime, aeree, stradali, lacuali), cioè dogane poste lungo la linea di confine nazionale
  • uffici doganli interni, cioè dogane site all'interno del territorio nazionale, spesso in zone ad alta concentrazione industriale e commerciale.

Esistono poi nella struttura delle dogane altre distinzioni che afferiscono ad aspetti contabili e di operatività (es.dogane principali e secondarie, e dogane distinte per categorie) e le cd. dogane internazionali che sono state istituite (su territorio nazionale od estero, si veda la dogana di Chiasso) per concentrare presso di sè i servizio doganali e ferroviari, applicando le norme stabilite dalle rispettive legislazioni.

L'esportazione delle merci, (definitiva e non temporanea), requisito essenziale per poter beneficiare della restituzione all'esportazione, costituisce uno dei principali regimi doganali a cui può essere vincolata la merce. Gli altri regimi esistenti secondo la vigente normativa sono:

  • l'immissione in libera pratica
  • il transito
  • il perfezionamento attivo
  • la trasformazione sotto controllo doganale
  • l'ammissione temporanea
  • il perfezionamento attivo
  • il deposito doganale

Ognuno di questi regimi è identificato con un codice ben definito apposto nella casella 1 e nella casella 37 della dichiarazione doganale che consta di diversi codici da inserire secondo la tipologia di operazione di esportazione effettuata.

Nel caso dell'esportazione definitiva, oggetto della restituzione all'esportazione, il codice è 1 per la casella 1 e codice 10 prima suddivisione per la casella 37.

Per gli aspetti operativi si rimanda alla pagina in dogana e quella attinente l’ esemplare 3a del DAU.