A seguito di un quesito posto dall’Italia nell’ambito del Comitato di gestione zucchero i Servizi della Commissione, come risulta dal verbale della riunione dell’8 maggio 2003, avevano precisato che lo zucchero importato nella Comunità a condizioni preferenziali diverse da quelle previste per lo zucchero ACP/India, immesso in libera pratica e riesportato sotto forma di merci fuori allegato I, poteva aver diritto alla restituzione sulla base di quanto disposto, in linea generale, dal relativo regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio.

Il problema è stato ora nuovamente affrontato, sempre in ambito comunitario, dal Gruppo esperti “Prodotti fuori allegato I” nella riunione dell’8 luglio 2004, con specifico riferimento agli zuccheri originari dei Balcani e importati nella Comunità a condizioni preferenziali.

In tale sede la Commissione, sciogliendo una riserva formulata in una precedente riunione, ha distribuito alle delegazioni degli Stati membri una nota esplicativa in materia (Doc. 308/2004/26 – Nota esplicativa n. 2 - Regolamento n. 1520/2000) contenente l’esito scaturito da una più puntuale analisi delle disposizioni che disciplinano le restituzioni per lo zucchero, nel caso di esportazione di merci fuori allegato I.

Il documento perviene alla conclusione che non può essere riconosciuta la restituzione agli zuccheri compresi nel codice NC 1701, importati a condizioni preferenziali dai paesi Balcani ed esportati sotto forma di merci fuori allegato I del trattato, sulla base delle seguenti norme:

  • l’articolo 8, paragrafo 1 del regolamento (CE) n.3448/93 stabilisce che i prodotti agricoli conformi ai requisiti di cui all’articolo 9, paragrafo 2 del trattato, esportati sotto forma di merci fuori allegato I, possono beneficiare delle restituzioni fissate in applicazione dei regolamenti relativi all’organizzazione comune di mercato che disciplinano i singoli settori interessati;
  • l’art. 27, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1260/2001, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero, stabilisce che la restituzione per i prodotti dello zucchero esportati sotto forma delle merci elencate nell’allegato V del medesimo regolamento, non può essere superiore a quella applicata agli stessi prodotti esportati come tali;
  • l’art. 27, paragrafo 12 del regolamento (CE) n. 1260/2001 prevede che i prodotti non denaturati di cui al codice NC 1701, esportati come tali, possono beneficiare della restituzione solo se ottenuti da barbabietole o canne da zucchero raccolte nella Comunità o se importati conformemente all’articolo 35 (ACP/India) o ottenuti da prodotti importati nella Comunità ai sensi dello stesso articolo 35.

Ne discende – secondo i servizi della Commissione - che poiché, dalla lettura congiunta delle due predette disposizioni, emerge che i prodotti di cui al codice NC 1701, non ottenuti da barbabietole o canne da zucchero raccolte nella Comunità o non importati ai sensi dell’articolo 35 del regolamento (CE) n. 1260/2001 (ACP/India), non hanno diritto alla restituzione se esportati come tali, non possono fruire dello stesso beneficio neppure quando sono esportati sotto forma delle merci fuori allegato I elencate nell’allegato V del regolamento (CE) n. 1260/2001.

La suddetta interpretazione, come in tutti i casi della specie, costituendo il punto di vista della Commissione, ovviamente non pregiudica una eventuale diversa futura decisione della Corte di Giustizia al riguardo.

Tutto ciò premesso, si comunica che questo Ufficio, non avendo, al presente, valide motivazioni per non allinearsi al nuovo orientamento della Commissione, ritiene opportuno escludere, d’ora innanzi, dalla restituzione gli zuccheri di cui al codice NC 1701, esportati sotto forma di merci, che non siano conformi al richiamato articolo 27, paragrafo 12 del regolamento (CE) n. 1260/2001.

A tal fine si dispone che in tutte le dichiarazioni di esportazione di merci fuori allegato I del trattato, accettate a decorrere dal 5 agosto 2004, per le quali è chiesta la restituzione sui prodotti di base compresi nel codice NC 1701, venga apposta dagli esportatori nel DAU o nella dichiarazione relativa alla composizione della merce, di cui all’articolo 16 del regolamento (CE) n. 1520/2000, la seguente annotazione, a seconda dei casi:

  • “Origine dello zucchero: Reg. 1260/2001 - articolo 27, paragrafo 12, lettera a)”, (ottenuto, cioè, da barbabietole o canne da zucchero raccolte nella Comunità),
    ovvero
  • “Origine dello zucchero: Reg.1260/2001 - articolo 27, paragrafo 12, lettera b)”, (importato, cioè, conformemente all’art.35),
    ovvero
  • “Origine dello zucchero: Reg.1260/2001 - articolo 27, paragrafo12, lettera c),
    (ottenuto, cioè, da uno dei prodotti importati conformemente all’art.35).

In caso di assoggettamento della merce a controllo fisico ex Reg. 386/90 la dogana procederà all’acquisizione di documentazione idonea a comprovare la predetta dichiarazione, dandone atto nel relativo verbale e ciò comporterà, pertanto, per gli operatori l’onere di predisporre e rendere immediatamente disponibile la stessa a richiesta dell’Ufficio.

Per le domande di restituzione che saranno presentate a decorrere dalla data della presente, relative a dichiarazioni doganali accettate prima del 5 agosto 2004, gli operatori dovranno allegare alla documentazione un’analoga dichiarazione, redatta sotto la propria responsabilità, datata e sottoscritta, in cui sia riportata per ogni bolletta una delle annotazioni sopra specificate. Nell’ipotesi in cui detta dichiarazione non pervenga entro brevi termini, questo Servizio riterrà non realizzata nessuna delle condizioni previste dal ricordato articolo 27, paragrafo 12 del Reg.1260/2001 ed emetterà un provvedimento di reiezione dell’istanza di restituzione.

Le Direzioni Regionali e le Circoscrizioni doganali sono invitate a dare con urgenza le opportune istruzioni in materia ai dipendenti uffici, vigilando sulla corretta applicazione delle stesse.

Le Associazioni di categoria sono pregate di comunicare con la massima sollecitudine le nuove disposizioni agli operatori interessati.

Le presenti istruzioni saranno disponibili sul sito Internet dell’Agenzia delle Dogane alla voce SAISA.

Il Direttore