Come indicato nelle istruzioni di questo Servizio prot. n° 23450 del 5 settembre 2003 concernenti alcune modifiche al regime del "prefinanziamento delle restituzioni", dal 1° gennaio 2004 decorre l'obbligo di sottoporre i prodotti per i quali è stata presentata una "Dichiarazione di pagamento COM 7" al controllo fisico previsto dal Regolamento n° 386/90, ad eccezione delle carni bovine disossate di cui ai codici NC 0201 3000 9100 e 0201 3000 9120 per le quali il Regolamento (CE) n° 456/2003 ha introdotto un regime specifico di prefinanziamento.

Nota interpretativa della Commissione n° 2003/04 del 30 settembre 2003

Al riguardo la Commissione, in risposta ad alcuni quesiti avanzati dagli Stati membri, ha ritenuto opportuno precisare che, comunque, le carni bovine disossate, pur essendo esenti dal controllo fisico di cui al richiamato Regolamento (CE) n° 386/90 (totale, improvviso, imprevedibile), nel momento in cui sono vincolate al regime del prefinanzimento, vanno assoggettate ai controlli usuali previsti per i prodotti agricoli con richiesta di restituzioni dall'art.27 del Regolamento (CE) n° 800/1999 (Regime delle retituzioni) che, a tal fine, richiama opportunamente l'articolo 4, punti 13 e 14 del Reg. 2913/92 (Codice doganale comunitario).

Di conseguenza la deroga introdotta dall'articolo 9, paragrafo 3 del Regolamento (CE) n° 456/2003 deve essere interpretata nel senso che non sono stati affatto soppressi i controlli fisici all'atto dell'accettazione della dichiarazione COM 7, ma soltanto che non è richiesta l'aliquota minima del 5% imposta dal ricordato Reg. 386/90.

Pertanto, a parziale modifica di quanto disposto al punto 2.4 (Controlli dell'ufficio doganale) delle predette istruzioni n° 23450 del 5 settembre 2003, si precisa che gli uffici doganali non potranno esimersi dal programmare controlli fisici anche sulle carni bovine disossate che rientrano nel regime specifico di prefinanziamento disciplinato dal Regolamento (CE) n° 456/2003. Le verifiche saranno attivate sulla base di un'analisi dei rischi i cui criteri dovranno essere predeterminati in loco e tenuti disponibili per le autorità di controllo. Le stesse non saranno conteggiate nelle percentuali previste dal Regolamento (CE) n° 386/90 ma per esse si dovranno parimenti redigere verbali di controllo fisico, utilizzando come modello l'attuale "lista di controllo" nella quale il riferimento al Regolamento (CEE) n° 386/90 sarà sostituito dal Regolamento (CE) n° 456/2003.

Ulteriori disposizioni di carattere generale sui prodotti in regime di prefinanziamento

Copia del verbale di controllo fisico, effettuato o meno ai sensi del Regolamento (CE) n° 386/90, dovrà sempre essere unito all'esemplare 2 bis della COM 7 e consegnato all'operatore per essere allegato alla domanda di anticipo della restituzione.

I campioni prelevati per l'analisi dovranno essere inviati ai competenti laboratori chimici con assoluta urgenza, segnalando, sull'avviso di spedizione, che trattasi di prodotti connessi ad operazioni di prefinanziamento per le quali è stata avanzata richiesta di restituzione. Sullo stesso documento le dogane avranno cura di riportare gli estremi della COM 7 ed il nome dell'esportatore (e non solo quello, eventualmente, dello spedizioniere utile per gli uffici doganali, ma del tutto ininfluente per il SAISA).

In osservanza del punto 1.1.1. della circolare D.C.S.D. n° 240/D del 20 agosto 1997 i laboratori sono tenuti ad effettuare le analisi al massimo entro 15 giorni dal ricevimento dei campioni ed ad inviare il risultato al SAISA a mezzo fax, riportando sullo stesso foglio di analisi gli estremi sia della COM 7 che dell'esportatore indicati nell'avviso di spedizione.

Si ricorda altresì agli uffici doganali e ai laboratori chimici che il prodotto da analizzare deve essere designato con il proprio "codice di restituzione" (quando esistente) e che l'analisi deve comprendere tutte le caratteristiche dello stesso indicate nella descrizione del prodotto e nelle relative note riportate nella nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione di cui al Regolamento(CEE) n° 3847/87, modificato da ultimo dal Regolamento (CE) n° 2180/2003.

In considerazione dell'importanza che rivestono tali verifiche nel quadro della tutela degli interessi finanziari della Comunità e dell'obbligo imposto ai laboratori chimici di inviare l'esito delle analisi entro quindici giorni dal ricevimento del campione, si comunica che, a decorrere dalle presenti istruzioni, il pagamento della restituzione anticipata, connessa ad operazioni di prefinanziamento assoggettate a controlli fisici, sarà effettuato solo dopo che l'Ufficio avrà acquisito agli atti il verbale di controllo fisico e/o il risultato dell'analisi.

Ciò consentirà a questo Servizio di venire in possesso di dati fondamentali sull'accertamento del prodotto prima di disporre la corresponsione dell'anticipo valutando, caso per caso, nell'ipotesi di esito negativo dell'analisi contestato dall'operatore mediante l'instaurazione di controversia doganale, se effettuare ugualmente il pagamento di quanto richiesto, tenuto conto dell'esistenza della garanzia.

Si provvederà, comunque, all'immediato recupero della somma eventualmente anticipata, maggiorata del 15% ai sensi dell'articolo 35, paragrafo 1 del Regolamento (CE) n° 800/1999, (all'occorrenza mediante escussione della relativa cauzione) qualora l'esito venisse successivamente confermato dal provvedimento definitivo di chiusura del procedimento amministrativo, secondo le disposizioni contenute nella circolare n° 41/D del 17 giugno 2002, disponibile sul sito intranet dell'Agenzia delle dogane.

In questo contesto si coglie infine l'occasione per invitare gli uffici doganali a trasmettere con urgenza al SAISA i provvedimenti definitivi emessi a seguito di controversie doganali che interessano prodotti per i quali è stata richiesta la restituzione, sia nel caso di esportazioni dirette che di operazioni di prefinanziamento.

Monitoraggio delle operazioni

Come già indicato al punto 1.4 delle istruzioni impartite con la più volte richiamata nota n° 23450, il Regolamento (CE) n° 444/2003 ha introdotto, tra l'altro, l'obbligo a carico degli Stati membri di comunicare mensilmente i quantitativi corrispondenti a ciascun codice a dodici cifre, o a ciascun codice a otto cifre per le merci fuori allegato I, posti sotto il regime del prefinanziamento della restituzione.

Per le operazioni di prefinanziamento previa trasformazione, di cui all'articolo 4 del Regolamento (CEE) n° 565/80, la comunicazione riguarda i quantitativi dei prodotti di base posti sotto controllo doganale, che non sempre possono essere identificati con un codice a dodici cifre, come, ad esempio, nel caso del risone o della carne bovina utilizzata nella preparazione di conserve.

La Commissione, condividendo il parere del Servizio, ha ora confermato che in tali casi può essere utilizzato il codice ad otto cifre, per cui gli operatori provvederanno a identificare tali prodotti nella COM 7 con il codice della NC ad otto cifre.

Le Circoscrizioni sono invitate a dare con urgenza opportune istruzioni ai dipendenti uffici in merito a quanto sopra ed a vigilare affinchè le nuove modifiche introdotte alla normativa in materia di prefinanziamento siano correttamente applicate.

Le presenti istruzioni saranno disponibili sul sito internet dell'Agenzia delle Dogane alla voce SAISA.