Si comunica che, allo stato attuale, la restituzione per tali prodotti è stata azzerata.

Alcuni operatori richiedono l'indicazione sul sito dei Paesi verso i quali si possono effettuare esportazioni con diritto a restituzione. In tal senso si precisa che per ciascun settore è possibile conoscere l'elenco dei Paesi consultando la relativa pagina, nella partizione delle aliquote in vigore.
In caso di Paesi ad aliquota unica in fondo alla tabella allegata non vi sarà l'indicazione specifica dei Paesi medesimi (essendo l'aliquota unica l'esportazione è consentita per tutti i Paesi terzi), mentre in caso di aliquota differenziata in fondo alla tabella vi sarà una nota "specifica" con l'indicazione dei Paesi Terzi e con le eventuali eccezioni; consultando queste tabelle settore per settore sarà possibile avere un quadro completo delle destinazioni ammesse e non al beneficio della restituzione.

Con Reg. Ce 1234/2007 in vigore dal 1 luglio 2008, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM), è stata abrogata e sostituita la precedente normativa base di settore (Reg Cee 1766/92 abrogato dal Reg ce 1784/03).

Con Reg. CE 1263/2006 in vigore dal 1 luglio 2006, al fine di evitare ripercussioni negative sulle esportazioni verso i paesi terzi conseguenti alle circostanze eccezionali verificatesi in Libano, la Commissione ha introdotto deroghe ai Reg. CE n. 800/99, 1464/95, 174/99, 1342/03, 633/04, 1138/05, 951/06, 958/06, 1291/00. (vedi istruzioni nazionali Prot. n.18130 del 1 settembre 2006).

Istruzioni di Servizio n.23450 del 05.09.2003 in materia di Prefinanziamento della restituzione:
Reg.(CE) n.444/ 2003 (modifica dei regolamenti n.565/80 - n.800/1999 - n.2090/2002); Reg.(CE) n.500/2003 (deroghe nel settore dei cereali e del riso); Reg.(CE) n.740/2003 (deroghe nel settore dei prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell’allegato I del trattato); Reg.(CE) n.456/2003 (condizioni specifiche in materia di prefinanziamento per alcuni prodotti del settore delle carni bovine).

Con Reg. Ce 500/2003 sono state fissate nuove misure relativamente ai periodi durante i quali tali prodotti possono essere sottoposti ai regimi doganali di pagamento anticipato delle restituzioni

Istruzioni di servizio n.3723 del 12.02.2002 in materia di applicazione dell'articolo 20, paragrafo 1, lettera b) del regolamento Ce 800/1999

Con queste istruzioni sono state impartite disposizioni circa l'applicazione dell'articolo 20 paragrafo 1 lettera b) del Reg.Ce 800/1999 per alcuni prodotti ammessi alla restituzione all'esportazione.

Si precisa che il disposto normativo citato sarà applicato solo nei casi in cui vengano riconosciuti fondati sospetti circa il rischio di reintroduzione dei prodotti indicati in territorio comunitario; conseguentemente la richiesta della prova della definitiva importazione della merce sarà valutata caso per caso dal SAISA, anche sulla base di indicazioni fornite periodicamente dai Servizi della Commissione per l'applicazione del citato articolo 20.

Con Istruzioni di servizio n.18064 del 30.07.2002 sono state impartite nuove istruzioni di servizio in materia, le quali hanno aggiunto altri prodotti alla lista di quelli per i quali il SAISA può richiedere la documentazione accessoria ex art.20, e, segnatamente: 1702 6095 9000, 1702 9060 9000, 1702 9071 9000, 2106 9030 9000, 2106 9059 9000, ex 1704 9099, ex 1806 1090, ex 1905 9090, ex 2106 9098. E' stato invece eliminato il prodotto 0805 3010 9100. Nulla cambia per il settore 10 per il quale i prodotti interessati restano sempre 230910119000 e 23091031 9000.

Regolamento (CE) n.1501/95 della Commissione del 29 giugno 1995 (Consolidato) che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n.1766/92 del Consiglio, riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali

E' disponibile anche il testo storico.