Con Reg. Ce 514/08 sono state introdotte modifiche al Reg. Ce 1342/03.

Con Reg. Ce 1234/2007 in vigore dal 1 luglio 2008, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM), è stata abrogata e sostituita la precedente normativa base di settore (Reg Cee 1766/92 abrogato con Reg Ce 1784/03).

Con Reg. CE 1263/2006 in vigore dal 1 luglio 2006, al fine di evitare ripercussioni negative sulle esportazioni verso i paesi terzi conseguenti alle circostanze eccezionali verificatesi in Libano, la Commissione ha introdotto deroghe ai Reg. CE n. 800/99, 1464/95, 174/99, 1342/03, 633/04, 1138/05, 951/06, 958/06, 1291/00. (vedi istruzioni nazionali Prot. n.18130 del 1 settembre 2006).

Con Comunicazione 2014/C 417/01 la Commissione Europea ha dichiarato abrogati i Regg. Ce 1129/07, 1130/07, 1131/07, 1374/07 e 491/08.

E' stato emanato il Reg. Ce 1342/03 che ha abrogato il Reg. Ce 1162/95.
Il Reg. Ce 1766/92 disciplinante l'OCM dei cereali è stato abrogato dal Reg. Ce 1784 del 29.09.2003 - esso si applica a decorrere della campagna di commercializzazione 2004/2005.

Alcuni operatori richiedono l'indicazione sul sito dei Paesi verso i quali si possono effettuare esportazioni con diritto a restituzione. In tal senso si precisa che per ciascun settore è possibile conoscere l'elenco dei Paesi consultando la relativa pagina, nella partizione delle aliquote in vigore.
In caso di Paesi ad aliquota unica in fondo alla tabella allegata non vi sarà l'indicazione specifica dei Paesi medesimi (essendo l'aliquota unica l'esportazione è consentita per tutti i Paesi terzi), mentre in caso di aliquota differenziata in fondo alla tabella vi sarà una nota "specifica" con l'indicazione dei Paesi Terzi e con le eventuali eccezioni; consultando queste tabelle settore per settore sarà possibile avere un quadro completo delle destinazioni ammesse e non al beneficio della restituzione.

Con Reg. Ce 500/2003 (file .pdf 96,6 KB) sono state fissate nuove misure relativamente ai periodi durante i qulai tali prodotti possono essere sottoposti ai regimi doganali di pagamento anticipato delle restituzioni
Si vedano in tal senso le istruzioni di servizio n° 23450/03.

I prodotti di base dei settori dei cereali elencati all’art.1, paragrafo 1, lettere a) e b) del Reg. (CEE) n° 1766/92, diversi dal granturco e dal sorgo, possono restare sotto controllo doganale in vista della loro trasformazione fino al 30 settembre in caso di titoli di esportazione la cui validità scade in luglio o in agosto.
Il granturco e il sorgo possono restare sotto controllo doganale in vista della loro trasformazione fino al 30 novembre in caso di titoli d’esportazione la cui validità scade in ottobre.
Il risone può restare sotto controllo doganale in vista della trasformazione fino al 30 ottobre in caso di titoli di esportazione la cui validità scade in settembre.

ATTENZIONE:

Si rammenta che in virtù dell'articolo 13 bis del Regolamento Ce n° 1501/95, modificato da ultimo dal Reg. Ce 1163/2002, si applicano le seguenti deroghe agli articoli 16 e 18 del Regolamento

- la mancata fissazione di una restituzione esclusivamente per le destinazioni sottoindicate e incluse nell' allegato IV del Reg. Ce 1342/03 (modificato) non comporta l'obbligo della presentazione della prova di importazione ai fini del versamento della restituzione a favore degli stessi prodotti elencati nell'allegato ed esportati verso altri paesi terzi.

- la mancata fissazione di una restituzione per i prodotti e per le destinazioni indicate nell'allegato IV non viene presa in considerazione ai fini della determinazione del tasso più basso.

Paesi Prodotti interessati Data soppressione restituzione data inizio deroga art.16/18 Reg Ce 800/1999
Ungheria 1001 1000, 1001 9091, 1001 9099, 1002 0000, 1003 0010, 10003 0090, 1004 0000, 1005 1090, 1005 9000, 1007 0090, 1008 2000, 1101 0011, 1101, 0015, 1101 0090, 1102 1000, 1103 1110, 1103 1190 20.06.2002 01.07.2002
Estonia tutti i prodotti di cui all'articolo 1, par.1 Reg. Ce 1766/92 e amido di riso di cui al codice 1108 1910 31,05.2002 01.07.2002
Lettonia 1001 1000, 1001 9091, 1001 9099, 1002 0000 1003 0010 10003 0090, 1004 0000, 1101 0011, 1101, 0015, 1101 0090, 1102 1000, 1103 1110, 1103 1190 31.05.2002 01.07.2002
Lituania 1001 1000, 1001 9091, 1001 9099, 1002 0000, 1004 0000, 1008 2000, 1101 0011, 1101 0015, 1101 0090, 1102 1000, 1103 1110, 1103 1190 31.05.2002 01.07.2002
Polonia 1001 90, 1101, 1102 09.02.2001 01.03.2001
Bulgaria 100110009200, 100110009400, 100190919000, 100190999000, 100200009000, 100300109000, 100300909000, 100400009200, 100400009400, 100510909000, 100590009000, 100820009000, 110210009500, 110210009700, 110210009900, 110710199000, 110710999000, 110720009000, 110290109100, 110290109900, 110290309100, 110320209000, 110710119000, 110710919000 01.01.2003 01.01.2003
Rep. Ceca 00190919000, 100190999000, 100200009000, 100300109000, 00400009200, 100400009400, 100510909000, 100590009000, 100820009000, 110710199000, 110710999000, 110720009000, 01.01.2003 01.01.2003
Romania 00110009200, 100110009400, 100190919000, 100190999000, 100510909000, 100590009000, 110100119000, 110100159100, 110100159130, 110100159150, 110100159170, 110100159180, 110100159190, 110100909000, 110311109200, 110311109400, 110311109900, 110311909200, 110311909800, 110320609000, 110710119000, 110710199000, 110710919000, 110710999000, 110720009000. 01.01.2003 01.01.2003
Slovacchia 00110009200, 100110009400, 100190919000, 100190999000, 100200009000, 100300109000, 100300909000, 100400009200, 100400009400, 100510909000, 100590009000, 100820009000, 110710999000 01.01.2003 01.01.2003
Slovenia 00110009200, 100110009400, 100190919000, 100190999000, 100200009000, 100300109000, 100300909000, 100400009200, 100400009400, 100510909000, 100590009000, 10210009500, 110210009700, 110210009900, 110710199000, 110710999000, 110720009000, 110220109200, 110220109400, 110220909200, 110290109100, 110290109900, 110290309100, 110313109100, 110313109300, 110313109500, 110320209000, 110710119000, 110710919000, 1008 2000 9000. 01.01.2003 01.01.2003

A decorrere dal 01.07.2002 (Reg. Ce 1006/02) a modifica del Reg. Ce 1162/95 è stato introdotto l'obbligo del titolo di esportazione "senza restituzione" per i prodotti indicati nell'allegato IV esportati verso le destinazioni elencate nello stesso allegato.

Con l'entrata in vigore del Reg. Ce 1163/02 è stato modificato  il Reg. Ce 1501/95 per le dichiarazioni di esportazione accettate a decorrere dal 01/07/2002 sono state introdotte le seguenti deroghe agli articolo 16 e 18 del Reg. Ce 800/1999.

- la mancata fissazione di una restituzione esclusivamente per le destinazioni indicate nel predetto allegato IV non comporta l'obbligo della presentazione della prova di importazione ai fini del versamento della restituzione a favore degli stessi prodotti elencati nell'allegato ed esportati verso altri paesi terzi.

- la mancata fissazione di una restituzione per i prodotti e per le destinazioni indicate nell'allegato IV non viene presa in considerazione ai fini della determinazione del tasso più basso.

Con Reg. Ce 1322/02, entrato in vigore il 30.07.2002, è stato esteso anche alle esportazioni dei prodotti indicati nell'allegato IV in Ungheria l'obbligo della presentazione di un titolo "senza restituzione".

Quindi per il versamento delle restituzioni relative ad esportazioni verso altri paesi terzi di uno dei prodotti elencati nell'allegato IV effettuate dalla data di soppressione delle restituzioni per i paesi baltici fino al 30 giugno 2002 valgono le seguenti regole:

  • deve essere presentato il documento d'importazione se le operazioni sono scaricate su titoli prefissati nel periodo dall'entrata in vigore dela prima esclusione delle restituzioni (31 maggio 2002) fino al 30 giugno.
  • non deve essere presentato il documento di importazione se le operazioni sono scaricate su titoli prefissati prima delle predette date.
  • non deve essere mai richiesto il documento d'importazione per tutte le esportazioni effettuate a decorrere dal 01.07.2002 su qualunque titolo siano scaricate.

Istruzioni di servizio n° 3723 del 12.02.2002 in materia di applicazione dell'articolo 20, paragrafo 1, lettera b) del Regolamento Ce 800/1999

Con queste istruzioni sono state impartite disposizioni circa l'applicazione dell'articolo 20 paragrafo 1 lettera b) del Reg. Ce 800/1999 per alcuni prodotti ammessi alla restituzione all'esportazione.

Si precisa che il disposto normativo citato sarà applicato solo nei casi in cui vengano riconosciuti fondati sospetti circa il rischio di reintroduzione dei prodotti indicati in territorio comunitario; conseguentemente la richiesta della prova della definitiva importazione della merce sarà valutata caso per caso dal SAISA, anche sulla base di indicazioni fornite periodicamente dai Servizi della Commissione per l'applicazione del citato articolo 20.

Con Istruzioni di servizio n° 18064 del 30.07.2002 sono state impartite nuove istruzioni di servizio in materia, le quali hanno aggiunto altri prodotti alla lista di quelli per i quali il SAISA può richiedere la documentazione accessoria ex art.20, e, segnatamente: 1702 6095 9000, 1702 9060 9000, 1702 9071 9000, 2106 9030 9000, 2106 9059 9000, ex 1704 9099, ex 1806 1090, ex 1905 9090, ex 2106 9098. E' stato invece eliminato il prodotto 0805 3010 9100.

Istruzioni di servizio n° 22306 del 21.10.2002 in materia di aiuti umanitari ECHO.

Istruzioni di Servizio n° 23450 del 05.09.2003 in materia di Prefinanziamento della restituzione:
Reg.(CE) n° 444/ 2003 (modifica dei regolamenti n° 565/80 - n° 800/1999 - n° 2090/2002); Reg.(CE) n° 500/2003 (deroghe nel settore dei cereali e del riso); Reg.(CE) n° 740/2003 (deroghe nel settore dei prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell’allegato I del trattato); Reg.(CE) n° 456/2003 (condizioni specifiche in materia di prefinanziamento per alcuni prodotti del settore delle carni bovine)

Regolamento (CE) n° 1501/95 della Commissione del 29 giugno 1995 (Consolidato) che stabilisce modalità di applicazione del Regolamento (CEE) n° 1766/92 del Consiglio, riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali

E' disponibile anche il testo storico

Modifica del Reg. Ce 800/1999

Con Reg. Ce 1253/02 è stato modificato il Reg. Ce 800/1999. Tali modifiche hanno riguardato l'esemplare di controllo T5 (art.9), le società di sorveglianza (l'articolo 16, che ha visto l'inserimento degli art.16 bis, ter, quater, quinquies, sexies, septies, gli importi relativi alla concessione della deroga dell'articolo 17 (portati da 1200 a 2400 EURO e da 6000 a 12000 EURO) e l'articolo 49, paragrafo 9.
In materia sono disponibili le istruzioni di servizio n° 21180 del 16.09.2002.

Attenzione:
L'applicazione della modifica dell'articolo 49, paragrafo 9, che prevede l'elevazione a 100 Euro dell'importo che lo Stato membro può decidere di non versare a fronte di una dichiarazione di esportazione con diritto a restituzione, è valutata caso per caso dal SAISA, in ragione dell'onere amministrativo differente connesso alla liquidazione di determinati prodotti ovvero di determinate istanze. Tale valutazione terrà conto della specificità dei vari settori merceologici e, in linea di massima, la norma non sarà applicata ai prodotti fuori allegato I del Trattato e ai prodotti destinati a provviste di bordo e ai depositi di approvvigionamento.

Il prodotto 1002 0000 9000 è stato inserito dalla Commissione con documento di lavoro SK/D 210394 d dell'11.07.2003 nell'elenco dei prodotti "sensibili" per i quali si rende applicabile l'articolo 20 del Reg. Ce 800/1999.