Con Reg. Ce 491/09, la Commissione Europea ha incorporato nel Reg. Ce 1234/07, recante organizzazione comunedei mercati agricoli (Regolamento unico OCM), tutte le decisioni politiche adottate per questo settore.

Con il Reg. Ce 479 del 29.04.2008 (GUCE n.148) che ABROGA il Reg. Ce 1493/99, la Commissione Europea non ha più previsto la concessione della restituzione all'esportazione per i prodotti vitivinicoli a decorrere dal 1 agosto 2008.
Si ritiene opportuno precisare però, che in applicazione dell'art. 128 par. 3 lett. c) del Reg Ce 479/08, le restituzioni continueranno ad essere erogate per tutte quelle operazioni di esportazione effettuate dopo il 1 agosto a scarico di titoli agrex prefissati prima del 1 agosto 2008.

Con il Reg. Ce 1507 del 11.10.2006 (GUCE n.280) vengono introdotte modifiche al Reg. Ce 1622/00 recante modalità di applicazione del Reg. Ce 1493/99.

Con il Reg. Ce 643 del 27.04.2006 (GUCE n.115) vengono introdotte modifiche al Reg. Ce 1622/00 recante modalità di applicazione del Reg. Ce 1493/99.

Alcuni operatori richiedono l'indicazione sul sito dei Paesi verso i quali si possono effettuare esportazioni con diritto a restituzione. In tal senso si precisa che per ciascun settore è possibile conoscere l'elenco dei Paesi consultando la relativa pagina, nella partizione delle aliquote in vigore.
In caso di Paesi ad aliquota unica in fondo alla tabella allegata non vi sarà l'indicazione specifica dei Paesi medesimi (essendo l'aliquota unica l'esportazione è consentita per tutti i Paesi terzi), mentre in caso di aliquota differenziata in fondo alla tabella vi sarà una nota "specifica" con l'indicazione dei Paesi Terzi e con le eventuali eccezioni; consultando queste tabelle settore per settore sarà possibile avere un quadro completo delle destinazioni ammesse e non al beneficio della restituzione.

Istruzioni di servizio n.28354 del 18.12.2001 relative al Reg. (CE) 883/2001 del 24 aprile 2001 recante modalità di applicazione del Reg. Ce 1493/1999 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore vitivinicolo con i paesi terzi.

Istruzioni di servizio n.1295 del 21.01.2002 (rettifica Istruzioni di servizio n.28354 del 18.12.2001).

Regolamento (CE) 883/2001 della Commissione del 24 aprile 2001 (Consolidato) recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n.1493/1999 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore vitivinicolo con i paesi terzi.
E' disponibile anche il Testo storico.

Modifica del Reg. Ce 800/1999

Con Reg. Ce 1253/02 è stato modificato il Reg. Ce 800/1999. Tali modifiche hanno riguardato l'esemplare di controllo T5 (art.9), le società di sorveglianza (l'articolo 16, che ha visto l'inserimento degli art.16 bis, ter, quater, quinquies, sexies, septies), gli importi relativi alla concessione della deroga dell'articolo 17 (portati da 1200 a 2400 EURO e da 6000 a 12000 EURO) e l'articolo 49, paragrafo 9.
In materia sono disponibili le istruzioni di servizio n.21180 del 16.09.2002.

Attenzione

Per le SCS che hanno ottenuto un'autorizzazione di non più di tre anni anteriormente al 1 gennaio 2003, l'articolo 16 bis e l'allegato VI, capitolo I, si applicano per la prima volta al momento del rinnovo dell'autorizzazione.

L'applicazione della modifica dell'articolo 49, paragrafo 9, che prevede l'elevazione a 100 Euro dell'importo che lo Stato membro può decidere di non versare a fronte di una dichiarazione di esportazione con diritto a restituzione, è valutata caso per caso dal SAISA, in ragione dell'onere amministrativo differente connesso alla liquidazione di determinati prodotti ovvero di determinate istanze. Tale valutazione terrà conto della specificità dei vari settori merceologici e, in linea di massima, la norma non sarà applicata ai prodotti fuori allegato I del Trattato e ai prodotti destinati a provviste di bordo e ai depositi di approvvigionamento.