Il regolamento che detta le disposizioni di applicazione per il versamento delle restituzioni all’esportazione per i prodotti agricoli esportati sottoforma di merci non comprese nell’Allegato I del Trattato è il Reg. Ue 578/2010 e successive modifiche, che ha abrogato il Reg. Ce 1043/05. Esso è applicabile:

  • dall’8 luglio 2010 per le operazioni di esportazione effettuate senza titolo a scarico del plafond dei 100.000 euro (ai sensi degli artt. 42 e 43 del Reg. (CE) 578 /2010);
  • dal 1° ottobre 2010 per le operazioni di esportazione effettuate a scarico di titoli agrex rilasciati dopo l’8 luglio ma utilizzati a decorrere dal 1° ottobre 2010.

 

La Commissione Europea con Reg. Ue 599/2013 del 24 giugno ha modificato il Reg. Ue 578/2010. In particolare la soglia del plafond per i piccoli esportatori è stata innalzata a euro 200.000 (art. 42 par 1) per anno finanziario; contemporaneamente è stato innalzato a 80 milioni per anno finanziario l'importo di riserva globale (art. 43 par. 1).

Con Comunicazione 2014/C 417/01 la Commissione Europea ha dichiarato abrogato i Regg. Ue 1202/12, 1199/12, 1061/11, 1055/11, 951/08 e 187/08.

Sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea serie L 342 sono stati pubblicati i Regg. Ue 1199/12 e 1202/12 con i quali sono state azzerate le aliquote di restituzione per il settore delle uova tal quali e per il fuori Allegato I del trattato con decorrenza immediata.

Si rende noto che con Reg. Ce n. 585 del 6 luglio 2009, la Commissione Europea ha introdotto una deroga al disposto dell’ art. 39 par. 2, 2° comma e dell’ art. 23 par. 3 del Reg. CE 1043/05. In particolare il Reg. 585/09 stabilisce che la validità dei titoli (10 mesi) richiesti nel periodo tra l’8 luglio e il 7 novembre 2008, ai sensi degli artt. sopra menzionati, è prorogata fino al 30 settembre 2009. Lo stesso Regolamento prevede inoltre che gli operatori che hanno restituito i titoli o gli estratti, rilasciati nel periodo anzidetto, all’Autorità emittente possono su istanza di parte richiedere alla medesima la riemissione dei titoli/estratti per gli importi restanti non utilizzati.


947/08

Con Reg. Ce 1116/09 del 19 novembre, in vigore dal 20/11/09, la Commissione Europea ha azzerato anche l'aliquota di restituzione per il burro esportato sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del Trattato. Allo stato, pertanto, i vigenti regolamenti comunitari fissano aliquota zero per il latte e per tutti i prodotti lattiero caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'Allegto I del Trattato.

Con Reg. Ce 1059/09, in vigore dal 6 novembre 2009, ha azzerato, anche, l’aliquota di restituzione per il latte in polvere (PG3) ed ha mantenuto l’aliquota soltanto per il burro.

Con Reg. Ce 1002/09 in vigore dal 23/10/09 la Commissione Europea ha azzerato la restituzione per il latte in polvere (Pg2 - c. n. ex 04021019 -) ed ha mantenuto in essere soltanto le aliquote di restituzione del latte (Pg3 - c.n. ex 0402 21 19 -) e del burro (c.n. ex 040510). Per ambedue i prodotti, inoltre, ha fissato una unica aliquota di restituzione indipendentemente dalla circostanza che le merci esportate incorporano latte o burro a prezzo ridotto. Restano invariate le zone di destinazione e le relative esclusioni.

Si richiama l’attenzione delle Associazioni di categoria e degli Operatori che esportano prodotti agricoli sotto forma di merci non comprese nell’allegato I del trattato, che la Commissione Europea con Reg. Ce 639/2008 del 24 giugno 2008, in vigore dal 6 luglio 2008, ha introdotto sostanziali modifiche al Reg. CE 1043/05, recante attuazione del Reg. CE 3448/93 del Consiglio per quanto riguarda il versamento di restituzioni all’esportazione per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell’allegato 1 del trattato. In particolare:

  1. è stata innalzata la soglia del plafond per i piccoli esportatori da 75.000 a 100.000 euro ( art. 47. par. 2 del Reg. 1043/05);
  2. possono usufruire del predetto plafond anche gli operatori che utilizzano o hanno utilizzato nello stesso esercizio finanziario titoli di restituzione.

In materia sono state emanate le istruzioni nazionali n.1327 del 24 luglio 2008 consultabili alla pagina Normativa.

 

La Commissione Europea con Reg. Ce 1237 dell'11 dicembre 2008, ha modificato l'art. 19 del Reg. Ce 1043/05. In particolareil nuovo articolo:

  1. conferma che le restituzioni all'esportazione per le caseine del codice NC 3501 10, i caseinati del codice NC 3502 1190 o l'ovoalbumina dei codici NC 3502 1190 e 3502 1990 possono essere differenziate a seconda della loro destinazione, qualora specifiche esigenze di mercato lo richiedano;
  2. dispone che le restituzioni all'esportazione per l'ovoalbumina dei codici 3502 11 90 e 3502 19 90 possono essere concesse soltanto se la stessa viene esportata allo stato naturale.

 

Con il Reg. Ce 66/09 che ha ripristinato le restituzioni all’esportazioni ne settore del latte e dei prodotti lattiero caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell’Allegato I del Trattato.

Il Reg. Ce 1258/07 in vigore dal 26 ottobre 2007 non ha fissato alcuna restituzione per il granturco utilizzato nelle merci fuori allegato I del Trattato sotto forma di: amido, glucosio, merci della voce 2208 e fecola di patate del codice 1108 13 00.

Con Reg. Ce 749/07 in vigore dal 29 giugno 2007, sono state reintrodotte le restituzioni all'esportazione per il granturco incorporato nelle merci non comprese nell'allegato I del Trattato.

Il Reg. Ce 667/07 in vigore dal 15 giugno 2007 non ha fissato alcuna restituzione per il granturco utilizzato nelle merci fuori allegato I del Trattato sotto forma di: amido, glucosio, merci della voce 2208 e fecola di patate del codice 1108 13 00.

Con il Reg. Ce 665 del 14 giugno 2007 GUCE 155, la Commissione Europea ha azzerato i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci fuori allegato I del Trattato.

Con Reg. Ce 396/2007 in vigore dal 13 aprile 2007, sono state reintrodotte le restituzioni all'esportazione per il granturco incorporato nelle merci non comprese nell'allegato 1 del Trattato.

Con Reg. Ce 288/2007 la Commissione ha stabilito, in deroga all'art. 52 par. 4 del Reg. Ce 1043/2005, che il latte e le uova contenuti nelle merci ottenute anteriormente al 1 gennaio 2007 negli stabilimenti della Romania e Bulgaria, autorizzati per l'esportazione nella Comunità e commercializzati nella Comunità prima dell'adesione alle condizioni indicate all'art. 3 lettera a) e b) della decisione 2007/30/CE, se esportati verso paesi terzi nel periodo transitorio 1 gennaio - 31 dicembre 2007, hanno diritto alla restituzione (vedi istruzioni nazionali 8760 del 20 aprile 2007).

Il Reg. Ce n. 181 del 22.02.2007 (GUCE 55) prevede per lo zucchero l'esclusione della restituzione per le esportazioni con destinazione Comune di Livigno, Campione d'Italia, Isola di Helgoland, Groenlandia e le Isole Faeroer.

Con Reg. Ce n. 150 del 15.02.2007 (GUCE 46) è stata ulteriormente esclusa per i prodotti lattiero caseari la restituzione per le esportazioni con destinazione Comune di Livigno, Campione d'Italia, Isola di Helgoland, Groenlandia e le Isole Faeroer.

Con Reg. Ce n. 67 del 25.01.2007 (GUCE 19) la Commissione ha escluso la restituzione per i prodotti lattiero caseari incorporati nelle merci non comprese nell'allegato 1 del Trattato, esportati verso le seguenti destinazioni: Andorra, Gibilterra, Ceuta, Melilla, Santa Sede (Stato della Citta del Vaticano) e Stati Uniti D'America. Per detti prodotti era stata già prevista l'esclusione della restituzione per le esportazioni dirette verso la Confederazione Svizzera o il Principato del Liechtenstein. Il Reg. 67/2007, inoltre, per il c.n. 04022119 ha mantenuto la restituzione solo per le merci che incorporano, sotto forma di prodotti assimilati al PG3, burro o crema prezzo ridotto, fabbricate alle condizioni previste dal Reg. Ce 1898/2005.

Con Reg. Ce n.70 del 25.01.2007 (GUCE 19) la Commissione ha escluso la restituzione per i prodotti del settore dello zucchero incorporati nelle merci non comprese nell'Allegato 1 del Trattato , esportati verso le seguenti destinazioni :Albania, Croazia , Bosnia Erzegovina, Serbia, Montenegro, Kosovo e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia. Per detti prodotti era stata già prevista l'esclusione della restituzione per le esportazioni dirette verso la Confederazione Svizzera o il Principato del Liechtenstein.

Di conseguenza le restituzioni relative ad esportazioni di prodotti lattiero caseari e zucchero, incorporati nelle merci fuori allegato 1 del trattato effettuate a decorrere dal 26/01/07 senza titolo, con titolo non prefissato o con titolo prefissato a partire dalla stessa data, sono da considerare differenziate ai sensi degli artt. 14 e seguenti del Reg. CE 800/99. Ciò comporta per gli operatori del settore l'obbligo di corredare sempre la domanda di restituzione con i documenti di trasporto e di importazione. Quest' ultimo documento può non essere presentato se la ditta usufruisce della deroga prevista dall’ art. 54 Reg. CE 1043/05 (come modificato dal Reg. CE 1580/06) oggi art. 50 del Reg. CE 578/10 o della deroga prevista dall'art. 17 del Reg. CE 800/99 (vedi istruzioni nazionali n. 344 del 4.01.2007) ora art. 24 del Reg. CE 612/09.

Il Reg. Ce 1657/2006 in vigore dal 10.11.06 non ha fissato alcuna restituzione per il granturco utilizzato nelle Merci Fuori Allegato 1 del Trattato sotto forma di : amido., glucosio, merci della voce 2208 e fecola di patate del codice 1108 13 00

A seguito dell'abrogazione delle Direttive 92/46/CEE e 89/437/CEE, la Commissione Europea con Reg. CE 322/06 ha modificato l'art. 52 par. 4 del Reg. CE 1043/05. Il nuovo articolo dispone che la restituzione , per alcune merci incluse nell'allegato II del Reg. CE 1043/05 è subordinata alla conformità alle prescrizioni di cui ai Reg. CE 852/04 e 853/04 del Parlamento Europeo e del Consiglio (vedi Istr. nazionali n. 25173 dell'1.12.06)

Con Reg. CE 1370 del 15 settembre 2006 in vigore dal 1 luglio 2006 la Commissione Europea, al fine di evitare ripercussioni negative sulle esportazioni verso i paesi terzi conseguenti alle circostanze eccezionali verificatesi in Libano, ha introdotto deroghe ai reg. CE 1043/05 e 800/99 in materia di titoli di restituzione e termine di uscita delle merci dal territorio doganale della Comunità dei Prodotti Fuori allegato 1 del trattato (Istruzioni Nazionali n. 23969 del 17.11.06).

Il Reg. Ce 318/2006 GUCE 58 sull'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero nulla contempla circa l'origine dello zucchero esportato verso i paesi terzi, quale condizione per il diritto alla restituzione. Pertanto per le esportazioni senza titolo e per le esportazioni effettuate dal 1 luglio 2006 a scarico di titolo avente fissazione anticipata della restituzione a decorrere dal 1 luglio 2006, non è più necessario verificare l'origine dello zucchero come tale o impiegato nelle merci fuori allegato 1 del Trattato.

In data 30.06.2005 è stato emanato il Reg. Ce 1043/2005 afferente le modalità di applicazione del Reg. Ce 3448/93 inerente le modalità di pagamento delle restituzioni per questo settore merceologico. Tale nuovo testo, consolida e abroga i Reg. Ce 3615/92, 3223/93 e 1520/00 ed entra in vigore l' 08.07.2005. E' applicabile alle domande presentate a decorrere dall'08.07.2005 per titoli utilizzabili a decorrere dal 01.10.2005. Con tale regolamento:

  1. le disposizioni relative al diritto alle restituzioni e gli obblighi a carico degli operatori relativi alle dichiarazioni da rendere all'atto dell'esportazione sono sostanzialmente invariate;
  2. sono state modificate alcune disposizioni relative alla richiesta dei titoli di restituzione (vedi istruzioni nazionali n. 26465 del 14/11/05);
  3. è stata aumentata a 40 milioni di euro - a decorrere dal 1° ottobre 2005 - la riserva globale per esportazioni non accompagnata da un titolo; tale riserva può essere utilizzata dai piccoli esportatori soltanto nello stato membro di appartenenza;
  4. nell'ambito del plafond dei piccoli esportatori è stato abolito l'obbligo di esportare, esclusivamente, merci prodotte o assemblate in Italia pur rimanendo essenziale , ai fini del riconoscimento del diritto alla restituzione, l'origine comunitaria per i prodotti di base.
Tutte le dichiarazioni rese ai sensi dei Regolamenti 1520/00 , 3615/92 e 3223/93 devono essere variate con i riferimenti al nuovo regolamento 1043/2005 ( vedi istruzioni nazionali 26465 del 14/11/05). In particolare :
  1. dichiarazione ai sensi degli artt. 13 e 49 del Reg. (CE) 1043/2005 (composizione delle merci e relative perdite);
  2. dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del Reg. CE 1043/2005 ( mancato possesso del titolo). L'esportatore dovrà inoltre dichiarare che , ai sensi dei predetti articoli, ad esso non è stato rilasciato alcun titolo di restituzione dall'inizio dell'esercizio finanziario; che non detiene un titolo siffatto il giorno dell'esportazione; che l'importo globale delle domande di restituzione richieste nell'anno finanziario considerato non può dare origine a pagamenti superiori a 75.000 euro.
A seguito dell'accordo tra l'Unione Europea e la Confederazione svizzera , a decorrere dal 01.02.2005, sono state abolite le restituzioni all'esportazione verso la Svizzera e il Liechtenstein per le merci elencate nelle tabelle I e II del protocollo n.2 dello stesso accordo. La Commissione ha inoltre , in merito, statuito una deroga all'articolo 16 del Reg. Ce 800/1999 per la quale:
  • la mancata fissazione della restituzione per la Svizzera e il Liechtenstein non comporta l'obbligo della presentazione della prova di importazione per il pagamento delle restituzioni per le merci ex Reg. Ce 1520/00 elencate nelle citate tabelle;
  • la mancata fissazione della restituzione, a seguito dell'accordo, per la Svizzera e il Liechtenstein non viene presa in considerazione ai fini della determinazione del tasso più basso.
In merito ai titoli di restituzione rilasciati per merci le cui restituzioni sono state abolite, gli operatori possono, su richiesta, fruire di riduzioni dei quantitativi a condizione che gli stessi titoli siano richiesti anteriormente al 01.02.2005 e che il loro periodo di validità scada dopo il 31.01.2005.

 

A decorrere dal 2004 per tali prodotti la restituzione è subordinata al soddisfacimento dei requisiti stabiliti dai Reg. CE 852/04-853/04-854/04. In materia è stata pubblicata la circolare prot. 36727 del 25/03/11 consultabile nella sezione normativa circolari.

Con Reg. Ce 543/04 sono state impartite disposizioni in materia di rilascio di titoli di restituzione con fissazione anticipata; in particolare è stato stabilito il principio per cui le domande di fissazione anticipata della restituzione presentate il giovedì, giorno in cui possono essere fissati o modificati i tassi di restituzione per cereali, latte, riso, devono essere considerate introdotte il primo giorno lavorativo successivo. E' stato ribadito che per le voci doganali da NC 0403 10 51 a 0403 10 99, da 0403 90 71 a 0403 90 99, 0405 20 10, 0405 20 30 e 2105 00 99 la restituzione sarà subordinata alla prova del rispetto delle prescrizioni della direttiva 92/46/CEE, che siano fabbricati in stabilimenti riconosciuti e che vi sia conformità alle prescrizioni relative alla bollatura sanitaria. Tale disposizione è valida per le esportazioni successive al 15.04.2004.

Inoltre le merci di cui ai codici 35021190 e 3502 1990 (Ovoalbumine) debbono essere conformi alle disposizioni contenute nel capitolo XI dell'allegato alla direttiva 89/437/CEE, concernente i problemi igienici e sanitari relativi alla produzione e immissione sul mercato degli ovoprodotti. Tale disposizione è valida per le esportazioni successive al 15.04.2004. L'esistenza dei citati requisiti è verificata in sede di controllo fisico e annotata sulla relativa check listda parte della competente dogana.

Con Reg. Ce 307 del 20.02.2004 sono state modificate le restituzioni all'esportazione per alcune voci doganali di questo settore merceologico - NC 2102 1031 e 2102 1039 (lieviti di panificazione); con l'occasione sono state stabilite misure particolari in materia di rilascio di titoli di restituzione. Si veda in tal senso il Reg. Ce 1520/00, abrogato dal Reg. Ce 1043/2005

Modifica del Reg. Ce 800/1999
Con Reg. Ce 1253/02 è stato modificato il Reg. Ce 800/1999. Tali modifiche hanno riguardato l'esemplare di controllo T5 (art.9), le società di sorveglianza (l'articolo 16, che ha visto l'inserimento degli art.16 bis, ter, quater, quinquies, sexies, septies), gli importi relativi alla concessione della deroga dell'articolo 17 (portati da 1200 a 2400 EURO e da 6000 a 12000 EURO) e l'articolo 49, paragrafo 9.
In materia sono disponibili le istruzioni di servizio n.21180 del 16.09.2002.

Attenzione
Tale Regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo dopo la pubblicazione (15 luglio). Si applica dal 01.01.2003, tranne che per la modifica dell'art.9, 17 e 49 che entrano in vigore con il presente Regolamento. La modifica dell'articolo 17 e 49 si applica alle dichiarazioni di esportazioni accettate dopo l'entrata in vigore del presente Regolamento.

Con Istruzioni di servizio n.18064 del 30.07.2002 sono state impartite nuove istruzioni di servizio in materia, le quali hanno inserito altri prodotti alla lista di quelli per i quali il SAISA può richiedere la documentazione accessoria ex art.20, e, segnatamente, ex 1704 9099, ex 1806 1090, ex 1905 9090, ex 2106 9098, che si aggiungono ai codici 2208 e 35051050. Si fa presente che non tutti i prodotti delle voci citate sono oggetto dell'applicazione dell'articolo 20, ma si deve fare riferimento alla percentuale di zucchero contenuta in essi.

Tale elenco è stato confermato con con documento di lavoro SK/D 210394 d dell'11.07.2003 della Commissione.

Con Reg. Ce 1052/02 sono state apportate altre ulteriori modifiche al Reg. Ce 1520/00. Tali modifiche sono consultabili nel testo consolidato del citato Regolamento. La novità più rilevante riguarda l'elevazione a 75.000 Euro del plafond entro il quale gli operatori possono esportare con diritto alla restituzione senza il rilascio del titolo di restituzione.

Con Reg. Ce 595/2002 è stata modificata la regola che prevedeva l'obbligo per la ditta di presentare l'istanza di restituzione entro tre mesi dalla data di accettazione della dichiarazione doganale; infatti essa va presentata, salvo casi di forza maggiore, entro tre mesi dalla data di scadenza del titolo di restituzione contenente il numero attribuito alla domanda specifica.
Tale disposizione entrerà in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione e si applicherà alle istanze ancora pendenti al momento dell'entrata in vigore del citato Regolamento.
Lo stesso Regolamento ha modificato l'articolo 10 in materia di aiuti alimentari, facendo espresso riferimento al Reg.Ce 2298/01.

Istruzioni di servizio n.3723 del 12.02.2002 in materia di applicazione dell'articolo 20, paragrafo 1, lettera b) del Regolamento CE n.800/1999.
Con queste istruzioni sono state impartite disposizioni circa l'applicazione dell'articolo 20 paragrafo 1 lettera b) del Reg.Ce 800/1999 per alcuni prodotti ammessi alla restituzione all'esportazione.Si precisa che il disposto normativo citato sarà applicato solo nei casi in cui vengano riconosciuti fondati sospetti circa il rischio di reintroduzione dei prodotti indicati in territorio comunitario; conseguentemente la richiesta della prova della definitiva importazione della merce sarà valutata caso per caso dal SAISA, anche sulla base di indicazioni fornite periodicamente dai Servizi della Commissione per l'applicazione del citato articolo 20. I prodotti interessati al settore 14 sono 35051050 e 2208

Reg. Ce 1563/2001

Questo Regolamento ha modificato alcune delle disposizioni contenute nel Reg. Ce 1520/2000. In particolare sono state modificate le seguenti disposizioni:

  • Introduzione articolo 6 bis
    con tale articolo è sta prevista la possibilità di trasferire il titolo ad un cessionario, il quale a sua volta non può trasferire il suo diritto, ma può solo retrocederlo al titolare.
    La designazione dell'eventuale cessionario deve essere indicata al momento della domanda del titolo e riportata sul titolo stesso, alla casella 22.
    Nel momento in cui il tirtolare intende cedere il diritto presenta apposita domanda all'Organismo competente (Ministero Attività produttive - ex Ministero per il Commercio con l'Estero), il quale appone sul titolo (o sul suo estratto) nome e indirizzo del cessionario (identico a quello indicato nella casella 22) e data e timbro ufficiale.
    In caso di retrocessione, l'organismo competente appone la dicitura "retrocessione al titolare in data..... " nella casella 6 e appone il relativo timbro.
    Gli effetti della cessione e della retrocessione decorrono dalla data dell'iscrizione.
  • Articolo 7 - par.5
    Viene precisato che se la domanda specifica di restituzione sia presentata oltre tre mesi dalla data di accettazione della bolletta deve essere comunque riconosciuto il diritto alla restituzione, ma viene incamerato il corrispondente importo della cauzione.
  • Introduzione art.10 bis
    Riguarda disposizioni specifiche per titoli di restituzione con fissazione anticipata ai fini di una gara indetta nel paese terzo.
  • Art.14 - par.2 e 3
    piccoli adeguamenti testuali che non modificano la natura delle disposizioni normative;
  • art.16 - par.3, secondo comma
    La modifica riguarda le merci elencate nelle colonne 1 e 2 dell'allegato D del Reg. Ce 1520/2000, ed, in particolare, viene stabilito che la restituzione può essere corrisposta sulla base del risultato di analisi, e, a tal fine, è sufficiente che l'operatore ne faccia richiesta senza avere la necessità di dimostrare di non possedere o di non essere in grado di fornire le condizioni richieste per la fabbricazione delle merci esportate.

Istruzioni di servizio n.26187 del 13.10.2000: Restituzione all’esportazione di taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell’allegato I del Trattato - Reg.1520/2000 - Imputazione titolo di restituzione.

Queste istruzioni vanno parzialmente a modificare quanto precedentemente disposto in materia di imputazione dei titoli di restituzione, poichè prevedono che il SAISA solo al momento del saldo del titolo di restituzione restituirà copia del titolo, provvisto di tutte le imputazioni, direttamente al Ministero per il Commercio con l'Estero, inviandone copia anche all'operatore interessato. Quest'ultimo dovrà comunicare al SAISA l'ultimo cronologico interessato al titolo, in modo da favorire la tempestiva comunicazione al Mincomes ed un più rapido svincolo della cauzione.

Pertanto l'operatore sarà esonerato dalla presentazione del foglio d'imputazione del titolo, come accadeva in passato, dovendo lo stesso produrre la sola copia del frontespizio del titolo stesso.

Reg. Ce 2571/97: relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro e alla concessione di un aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato destinati alla fabbricazione di prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari.(© Comunità europee, 1995-1999).

L'applicazione dell'articolo 46, paragrafo 9 del Reg. CE 612/09, che prevede la facoltà per lo Stato membro di non versare la restituzione all’ esportazione per importi inferiori a € 100 (unica dichiarazione), è valutata caso per caso dal SAISA, in ragione dell'onere amministrativo differente connesso alla liquidazione di determinati prodotti ovvero di determinate istanze. Tale valutazione terrà conto della specificità dei vari settori merceologici e, in linea di massima, la norma non sarà applicata ai prodotti fuori allegato I del Trattato e ai prodotti destinati a provviste di bordo e ai depositi di approvvigionamento.