Alcuni operatori richiedono l'indicazione sul sito dei Paesi verso i quali si possono effettuare esportazioni con diritto a restituzione. In tal senso si precisa che per ciascun settore è possibile conoscere l'elenco dei Paesi consultando la relativa pagina, nella partizione delle aliquote in vigore.
In caso di Paesi ad aliquota unica in fondo alla tabella allegata non vi sarà l'indicazione specifica dei Paesi medesimi (essendo l'aliquota unica l'esportazione è consentita per tutti i Paesi terzi), mentre in caso di aliquota differenziata in fondo alla tabella vi sarà una nota "specifica" con l'indicazione dei Paesi Terzi e con le eventuali eccezioni; consultando queste tabelle settore per settore sarà possibile avere un quadro completo delle destinazioni ammesse e non al beneficio della restituzione.

Con Comunicazione 2014/C 417/01 la Commissione Europea ha dichiarato abrogati i Regg. Ce 314/05 e 1374/07.

Con Reg. Ce 514/08 sono state introdotte modifiche al Reg. Ce 1342/03.

Con Reg. Ce 1234/2007 in vigore dal 1 settembre 2008, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM), è stata abrogata e sostituita la precedente normativa base di settore (Reg Ce 3072/95 abrogato dal Reg Ce 1342/03 a sua volta abrogato dal Reg Ce 376/08).

Con Reg. CE 1263/2006 in vigore dal 1 luglio 2006, al fine di evitare ripercussioni negative sulle esportazioni verso i paesi terzi conseguenti alle circostanze eccezionali verificatesi in Libano, la Commissione ha introdotto deroghe ai Reg. CE n. 800/99, 1464/95, 174/99, 1342/03, 633/04, 1138/05, 951/06, 958/06, 1291/00. (vedi istruzioni nazionali Prot. n.18130 del 1 settembre 2006).

Il Reg. Ce 3072/95 disciplinante l'OCM del riso è stato abrogato dal Reg. Ce 1785 del 23.09.2003 - esso si applica a decorrere della campagna di commercializzazione 2004/2005.

A partire dal giugno 2004 la restituzione all'esportazione per il riso risulta azzerata.

Con Reg. Ce 1092/04 è stato modficato il Reg. Ce 1342/03 per ciò che concerne le categorie relative al riso, in particolare le categorie 7, 8, 9 e 10. Il regolamento si applica ai titoli prefissati a decorrere dalò 01.04.2004

Istruzioni di Servizio n° 23450 del 05.09.2003 in materia di Prefinanziamento della restituzione:
Reg.(CE) n° 444/2003 (modifica dei regolamenti n° 565/80 - n° 800/1999 - n° 2090/2002); Reg.(CE) n° 500/2003 (deroghe nel settore dei cereali e del riso); Reg.(CE) n° 740/2003 (deroghe nel settore dei prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell’allegato I del trattato); Reg.(CE) n° 456/2003 (condizioni specifiche in materia di prefinanziamento per alcuni prodotti del settore delle carni bovine)

Con Reg. Ce 500/2003 (file .pdf 96,6 KB)sono state fissate nuove misure relativamente ai periodi durante i qulai tali prodotti possono essere sottoposti ai regimi doganali di pagamento anticipato delle restituzioni.
Si vedano in tal senso le istruzioni di servizio n° 23450/03.

I prodotti di base dei settori dei cereali elencati all’art.1, paragrafo 1, lettere a) e b) del Reg. (CEE) 1766/92, diversi dal granturco e dal sorgo, possono restare sotto controllo doganale in vista della loro trasformazione fino al 30 settembre in caso di titoli di esportazione la cui validità scade in luglio o in agosto.
Il granturco e il sorgo possono restare sotto controllo doganale in vista della loro trasformazione fino al 30 novembre in caso di titoli d’esportazione la cui validità scade in ottobre.
Il risone può restare sotto controllo doganale in vista della trasformazione fino al 30 ottobre in caso di titoli di esportazione la cui validità scade in settembre.

Istruzioni di servizio n° 22306 del 21.10.2002 in materia di aiuti umanitari ECHO.

Modifica del Reg. Ce 800/1999:

Con Reg. Ce 1253/02 è stato modificato il Reg. Ce 800/1999. Tali modifiche hanno riguardato l'esemplare di controllo T5 (art.9), le società di sorveglianza (l'articolo 16, che ha visto l'inserimento degli art.16 bis, ter, quater, quinquies, sexies, septies), gli importi relativi alla concessione della deroga dell'articolo 17 (portati da 1200 a 2400 EURO e da 6000 a 12000 EURO) e l'articolo 49, paragrafo 9.
In materia sono disponibili le istruzioni di servizio n° 21180 del 16.09.2002.

Attenzione
Per le SCS che hanno ottenuto un'autorizzazione di non più di tre anni anteriormente al 1 gennaio 2003, l'articolo 16 bis e l'allegato VI, capitolo I, si applicano per la prima volta al momento del rinnovo dell'autorizzazione.

L'applicazione della modifica dell'articolo 49, paragrafo 9, che prevede l'elevazione a 100 Euro dell'importo che lo Stato membro può decidere di non versare a fronte di una dichiarazione di esportazione con diritto a restituzione, è valutata caso per caso dal SAISA, in ragione dell'onere amministrativo differente connesso alla liquidazione di determinati prodotti ovvero di determinate istanze. Tale valutazione terrà conto della specificità dei vari settori merceologici e, in linea di massima, la norma non sarà applicata ai prodotti fuori allegato I del Trattato e ai prodotti destinati a provviste di bordo e ai depositi di approvvigionamento.