Considerata l’attuale situazione del mercato nel settore dello zucchero la Commissione Europea ha ritenuto di adottare alcune misure che si riflettono sulle restituzioni all’esportazione. In particolare:

  • Con Reg. CE 947 del 25 settembre 2008, in vigore dal 26 settembre 2008, sono state sospese le restituzioni all’esportazione per lo zucchero bianco e greggio esportati come tali.
  • Con Reg. CE 948 del 25 settembre 2008, in vigore dal 26 settembre 2008, sono state sospese le restituzioni all’esportazione per gli sciroppi e alcuni prodotti del settore dello zucchero esportati come tali.
  • Con Reg. CE 951 del 25 settembre 2008, in vigore dal 26 settembre 2008 non sono state fissate le restituzioni per i prodotti dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell’Allegato I del Trattato.

Con Comunicazione 2014/C 417/01 la Commissione Europea ha dichiarato abrogato i Regg. Ce 947/08, 948/08, 951/08.

Con Reg. CE 436 del 20 aprile 2007 la Commissione, a seguito delle persistenti difficoltà incontrate dagli operatori del settore nel reperimento dei documenti doganali di importazione nei paesi terzi, ha stabilito una ulteriore misura derogatoria all'art. 16 par. 1 e 2 del Reg. CE 800/99.
Tale misura derogatoria si applica dal 1 dicembre 2007 al 31 dicembre 2007.

Con Reg. Ce 1234/2007 in vigore dal 1 luglio 2008, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM), è stata abrogata e sostituita la precedente normativa base di settore (Reg Ce 1260/01 abrogato dal Reg ce 318/06 che si applica a decorrere dalla campagna 2006/2007).

Il Reg. CE 58 del 25 gennaio 2007 che fissa le restituzioni all’esportazione nel settore dello zucchero bianco e dello zucchero greggio esportati come tali, in vigore dal 26 gennaio 2007, ha escluso dalla zona S00 le seguenti, ulteriori destinazione che, pertanto, non potranno usufruire, a partire dalla entrata in vigore del detto Regolamento, di restituzioni all’esportazione: Andorra e Gibilterra, Ceuta e Melilla, Santa sede (Città del Vaticano), Liechtenstein, Comune di Livigno, Campione d’Italia, Heligoland, Groenlandia, isola Faer Oer e le zone della Repubblica di Cipro sulle quali il governo della Repubblica di Cipro non esercita un controllo effettivo.

Con Reg. CE 38 del 17 gennaio 2007 – in vigore dal 21 gennaio 2007 - la Commissione Europea ha indetto una gara permanente per la rivendita di zucchero detenuto da alcuni Organismi di intervento, con l’obbligo della esportazione verso tutti i paesi terzi ad eccezione dell’Albania, Croazia, Bosnia Erzegovina, la ex Repubblica Iugoslava di Macedonia, la Serbia, il Kosovo e il Montenegro. Con Reg. ( CE ) 203/2007 in vigore dal 28.02.07, è stato modificato, l’art. 1 del Reg. CE 38/2007 ed è stata ulteriormente esclusa la possibilità di esportare lo zucchero di intervento verso le seguenti ulteriori destinazioni: Andorra, Gibilterra, Ceuta, Melilla, la Santa Sede (Città del vaticano) il Liechtenstein, i Comuni di Livigno e Campione d’Italia, Helgoland, la Groenlandia, le isole Faeroer, le zone di Cipro sulle quali il governo di Cipro non esercita un controllo effettivo.
Per tutelare il diritto degli offerenti che hanno già presentato offerte, il nuovo art.1 del Reg. CE 38/2007 si applica a partire dal 28.02.07.

Con Reg. CE 1263/2006 in vigore dal 1 luglio 2006, al fine di evitare ripercussioni negative sulle esportazioni verso i paesi terzi conseguenti alle circostanze eccezionali verificatesi in Libano, la Commissione ha introdotto deroghe ai Reg. CE n. 800/99, 1464/95, 174/99, 1342/03, 633/04, 1138/05, 951/06, 958/06, 1291/00. (vedi istruzioni nazionali Prot. n.18130 del 1 settembre 2006).

Il Reg. Ce 318/2006 GUCE 58 sull'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero nulla contempla circa l'origine dello zucchero esportato verso i paesi terzi, quale condizione per il diritto alla restituzione. Pertanto per le esportazioni senza titolo e per le esportazioni effettuate dal 1 luglio 2006 a scarico di titolo avente fissazione anticipata della restituzione a decorrere dal 1 luglio 2006, non è più necessario verificare l'origine dello zucchero come tale o impiegato nelle merci fuori allegato 1 del Trattato.

Il Reg. Ce 1260/2001 relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero è ABROGATO e sostituito dal Reg. Ce 318/2006 GUCE 58.

Con Reg. Ce 2255/2004 la Commissione ha stabilito che la deroga all'art.16, par.1 e 2, del Reg. Ce 800/1999, prevista dal Reg Ce. 40/2004, è applicabile anche alle esportazioni effettuate fino al 31 dicembre 2005, termine successivamente prorogato al 31 dicembre 2006, con Reg.Ce 2121/05.

Con Reg. Ce 1327/2004 è stata indetta una gara permanente per la determinazione di prelievi all'esportazione e/o di restituzioni all'esportazione di zucchero bianco di cui al codice NC 1701 99 10 verso tutte le destinazioni eccetto l'Albania, la Croazia, la Bosnia Erzegovina, la Serbia e Montenegro (Kosovo compreso) e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia.
La gara permanente è aperta sino al 28 luglio 2005 e sarà articolata in gare parziali.
L'art. 13 par. 3 dello stesso regolamento precisa che i titoli di esportazione rilasciati per le gare parziali che avranno luogo tra il 29 luglio 2004 e il 30 settembre 2004 sono utilizzabili solo a decorrere dal 1 ottobre 2004.

Alcuni operatori richiedono l'indicazione sul sito dei Paesi verso i quali si possono effettuare esportazioni con diritto a restituzione. In tal senso si precisa che per ciascun settore è possibile conoscere l'elenco dei Paesi consultando la relativa pagina, nella partizione delle aliquote in vigore.
In caso di Paesi ad aliquota unica in fondo alla tabella allegata non vi sarà l'indicazione specifica dei Paesi medesimi (essendo l'aliquota unica l'esportazione è consentita per tutti i Paesi terzi), mentre in caso di aliquota differenziata in fondo alla tabella vi sarà una nota "specifica" con l'indicazione dei Paesi Terzi e con le eventuali eccezioni; consultando queste tabelle settore per settore sarà possibile avere un quadro completo delle destinazioni ammesse e non al beneficio della restituzione.

Circolare n.15/D - Prot n.6377/SAISA/22.03.2004 - Regolamento (CE) n.1972/2003 del 10 novembre 2003 (G.U.C.E. L n.293 dell'11.11.2003), modificato dal Regolamento (CE) n.230/2004;
Regolamento (CE) n.60/2004 del 14 gennaio 2004 (G.U.C.E. L n.8 del 15.1.2004) specifico per il settore dello zucchero.

Con Reg. Ce 96/2004 la Commissione, a seguito dell'adesione della Repubblica Ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia all'Unione europea, modifica l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, l'articolo 4, paragrafi 1 e 2, e l'articolo 10, paragrafo 2, del Reg. Ce 1464/95 (CONSOLIDATO) della Commissione, del 27 giugno 1995, recante modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e di esportazione nel settore dello zucchero.

Con Reg. Ce 60/2004 sono state introdotte misure transitorie specifiche nel settore dello zucchero. In particolare l'articolo 1 del provvedimento prevede che tutte le disposizioni concernenti prezzi, accordi interprofessionali, autofinanziamento e restituzioni si applicheranno nei nuovi stati membri solo a decorrere dal 1 luglio 2004. (istruzioni di servizio)

Con Reg. Ce 40/2004 la Commissione, a seguito delle difficoltà incontrate dagli operatori nel reperimento dei documenti doganali d'importazione nei paesi Terzi, ha stabilito una deroga all'art.16, par.1 e 2, del Reg. Ce 800/1999. L'operatore, unitamente alla documentazione probatoria attestante i tentativi svolti per ottenere le prove previste dal suddetto articolo 16, può presentare:
a) copia del documento di trasporto;
b) attestato di scarico del prodotto, rilasciato da un servizio ufficiale del paese terzo di cui trattasi o dai servizi ufficiali di uno degli Stati membri, stabiliti nel paese di destinazione, o da una società di sorveglianza internazionale riconosciuta conformemente ai requisiti minimi di cui all'articolo 16, paragrafo 5, del regolamento (CE) n.800/1999, che certifichi che il prodotto ha lasciato il luogo di scarico o almeno che, a quanto consta, il prodotto non è stato nuovamente caricato ai fini della riesportazione;
c) documento bancario rilasciato da intermediari riconosciuti, stabiliti nella Comunità, attestante che il pagamento corrispondente all'esportazione considerata è stato accreditato sul conto dell'esportatore, aperto presso di loro, ovvero la prova del pagamento.
Tale normativa si applica alle esportazioni effettuate dopo l'8 marzo 2003 e fino al 31 dicembre 2004. Con Reg. Ce 2255/2004 la Commissione ha esteso questo limite al 31 dicembre 2005.

Con Reg. Ce 2078/03 (GUCE n.313) è stata estesa la fascia di esclusione della restituzione ai seguenti Paesi: Rep. Ceca, Estonia, Cipro, Lettonia, Ungheria, Malta, Polonia, Slovenia e Slovacchia. Tale provvedimento vige dal 28.11.2003.

Con Reg. Ce 430/2003 sono state abolite le restituzioni all'esportazione per lo zucchero dirette in Albania, Croazia, Bosnia Erzegovina, Serbia e Montenegro e Macedonia. tale disposizione non vale per lo zucchero incorporato nei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b) del Reg. Ce 2201/96 del Consiglio (prodotti ortofrutticoli trasformati).
La restituzione sarà versata solo per le esportazioni con titolo rilasciato anteriormente al 08.03.2003.
A partire da 08.03.2003 la restituzione per lo zucchero in quanto tale e per gli sciroppi è differenziata.

Istruzioni di servizio n.7893 del 12.03.2003 inerenti la sospensione delle restituzioni all'esportazione per lo zucchero, gli sciroppi ed altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali nei paesi balcanici occidentali - Reg. Ce 430/2003 e 431/2003 del 07.03.2003

Modifica del Reg. Ce 800/1999

Con Reg. Ce 1253/02 è stato modificato il Reg. Ce 800/1999. Tali modifiche hanno riguardato l'esemplare di controllo T5 (art.9), le società di sorveglianza (l'articolo 16, che ha visto l'inserimento degli art.16 bis, ter, quater, quinquies, sexies, septies), gli importi relativi alla concessione della deroga dell'articolo 17 (portati da 1200 a 2400 EURO e da 6000 a 12000 EURO) e l'articolo 49, paragrafo 9.
In materia sono disponibili le istruzioni di servizio n.21180 del 16.09.2002.

Attenzione
Le SCS che hanno ottenuto un'autorizzazione di non più di tre anni anteriormente al 1 gennaio 2003, l'articolo 16 bis e l'allegato VI, capitolo I, si applicano per la prima volta al momento del rinnovo dell'autorizzazione.
L'applicazione della modifica dell'articolo 49, paragrafo 9, che prevede l'elevazione a 100 Euro dell'importo che lo Stato membro può decidere di non versare a fronte di una dichiarazione di esportazione con diritto a restituzione, è valutata caso per caso dal SAISA, in ragione dell'onere amministrativo differente connesso alla liquidazione di determinati prodotti ovvero di determinate istanze. Tale valutazione terrà conto della specificità dei vari settori merceologici e, in linea di massima, la norma non sarà applicata ai prodotti fuori allegato I del Trattato e ai prodotti destinati a provviste di bordo e ai depositi di approvvigionamento.

Istruzioni di servizio n.19507 del 30.08.2001

in materia di adeguamento di talune restituzioni all'esportazione di zucchero fissate in anticipo.

Istruzioni di servizio n.3723 del 12.02.2002 in materia di applicazione dell'articolo 20, paragrafo 1, lettera b) del regolamento CE n.800/1999.

Con queste istruzioni sono state impartite disposizioni circa l'applicazione dell'articolo 20 paragrafo 1 lettera b) del Reg.Ce 800/1999 per alcuni prodotti ammessi alla restituzione all'esportazione.

Si precisa che il disposto normativo citato sarà applicato solo nei casi in cui vengano riconosciuti fondati sospetti circa il rischio di reintroduzione dei prodotti indicati in territorio comunitario; conseguentemente la richiesta della prova della definitiva importazione della merce sarà valutata caso per caso dal SAISA, anche sulla base di indicazioni fornite periodicamente dai Servizi della Commissione per l'applicazione del citato articolo 20. Il prodotto interessato è 1702 6080 9100.

Con Istruzioni di servizio n.18064 del 30.07.2002 sono state impartite nuove istruzioni di servizio in materia, le quali hanno aggiunto altri prodotti alla lista di quelli per i quali il SAISA può richiedere la documentazione accessoria ex art.20, e, segnatamente: 1702 6095 9000, 1702 9060 9000, 1702 9071 9000, 2106 9030 9000, 2106 9059 9000 e 1702 6080 9000. Questi ultimi prodotti sono stati aggiunti con documento di lavoro SK/D 210394 d dell'11.07.2003 della Commissione.

Istruzioni di servizio n.12950 del 29.05.2002 in materia di Sospetti di false dichiarazioni d’origine per lo zucchero proveniente dai Paesi Balcanici occidentali - applicazione art.20 Reg. Ce 800/1999.
Sono stati sollevati, a livello comunitario, fondati sospetti circa il fatto che i prodotti compresi nelle voci tariffarie 1701 e 1702 possano essere esportati con il beneficio della restituzione dall'UE e importati in via temporanea in Repubblica Iugoslavia di Serbia e Montenegro, Bosnia-Erzegovina, Croazia e Albania, ove il dazio è particolarmente elevat, per essere reintrodotti nella Comunità, tal quali o trasformati, beneficiando dell'esenzione dai dazi all'importazione. Pertanto, allo scopo di tutelare gli interessi finanziari della Comunità e contestualmente prevenire eventuali frodi al riguardo, si rende pertanto necessario, a norma dell’art.20 del Reg. (CE) n.800/1999, disporre che per tutte le operazioni di esportazione di zucchero di cui alle voci doganali 1701 e 1702 che saranno effettuate a decorrere dal 1° giugno 2002 verso la Repubblica Iugoslavia di Serbia e Monetenegro, la Bosnia-Erzegovina e la Croazia il pagamento della restituzione sia subordinato alla presentazione del documento di trasporto e del documento di importazione che attesti la riscossione dei relativi dazi. Si fa riserva di applicare la stessa disposizione per le esportazioni in Albania, Macedonia e Kosovo non appena saranno disponibili gli esiti delle indagini attualmente in corso, anche se è opportuno che gli operatori si adoperino subito per acquisire agli atti la documentazione in questione, che potrebbe essere richiesta da questo organismo pagatore in forza della soprarichiamata norma, prima del pagamento delle restituzioni, anche per singole esportazioni.

Si fa presente che con istruzioni di servizio n.18062 del 30.07.2002, a seguito di ulteriori approfondimenti ed indagini, è stato stabilito che a causa di un aumento di esportazioni di zucchero verso l’Albania, la Macedonia e il Kosovo (che potrebbe avvalorare l’ipotesi di una frode a danno della Comunità Europea) anche per le operazioni di esportazioni verso tali paesi, con dichiarazione accettata a decorrere dal 1° agosto 2002 la restituzione sia subordinata alla presentazione del documento di trasporto e dal documento di importazione definitiva del prodotto nel paese terzo di destinazione.

Regolamento (CE) n.1591/95 della Commissione del 30 giugno 1995 (Consolidato) recante modalità d'applicazione delle restituzioni all'esportazione per il glucosio e lo sciroppo di glucosio incorporati in alcuni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli.