L'importo rateizzabile è rappresentato dall'intero debito esposto in comunicazione, comprensivo dell'imposta (ove dovuta), degli interessi e delle sanzioni calcolate in misura ridotta.

Ad ogni singola comunicazione corrisponde un distinto e autonomo piano di rateazione. Il numero massimo di rate in cui è possibile frazionare il debito dipende dall'ammontare del debito stesso:

  • 8 rate, per somme dovute fino a 5.000 euro;
  • 20 rate , per somme dovute superiori a 5.000 euro.

Permane l’obbligo di versamento della prima rata entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione dell’esito dei controlli.

Gli interessi sulle rate seguenti la prima, sono calcolati dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di elaborazione della comunicazione. Le rate trimestrali nelle quali il pagamento è dilazionato scadono l’ultimo giorno di ciascun trimestre.

Ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs. n. 159/2015, le nuove modalità di rateazione si applicano a decorrere dalle dichiarazioni relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014. Ne consegue che, per quanto riguarda le liquidazioni automatizzate relative a ISI, PREU e IU – per le quali com’è noto non sono previste dichiarazioni in senso tecnico – le nuove modalità si applicano alle liquidazioni pertinenti all’anno d’imposta 2014.