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Termini di versamento
La prima rata deve essere versata entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello dell’accettazione, da parte dell’Ufficio, dell’istanza di rateazione presentata dall’interessato.
Le ulteriori rate devono essere versate entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di scadenza della rata precedente.
Si ricorda che i termini di versamento che cadono di sabato o di giorno festivo sono prorogati al primo giorno lavorativo successivo.