Decadenza dal beneficio della rateazione
Ai sensi dell’art. 26 – comma 2 – della Legge 24/11/1981, n. 689, qualora il beneficiario della rateizzazione non provveda nei termini al pagamento anche di una sola rata o vi provveda in misura parziale, lo stesso decade dal beneficio della rateizzazione ed è tenuto al pagamento del residuo ammontare della sanzione in un’unica soluzione.
In caso di decadenza dal beneficio della rateizzazione, l'Ufficio regionale di AAMS competente intima al trasgressore, con lettera raccomandata A.R., il pagamento della somma residua in un’unica soluzione entro il termine di 30 giorni.
Decorso inutilmente tale periodo, l’ammontare residuo della sanzione viene iscritto a ruolo, nelle modalità e nei termini previsti dalla normativa vigente.